La formazione con l'accordo Stato-Regioni
Il 12 marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo Stato-Regioni, siglato il 22 febbraio 2012, che impone al datore di lavoro di formare, con adeguati percorsi obbligatori, gli utilizzatori di carrelli elevatori, elevando il loro grado di consapevolezza circa i rischi tecnici del carrello e quelli strutturali della sede lavorativa e informandoli su tutte le misure applicate per la tutela della sicurezza e della salute.
La nuova normativa, oltre ad allungare la durata dei corsi, prevede che essi non possano più essere organizzati da o presso le aziende stesse, con o senza l’ausilio di docenti esterni, ma soltanto da enti formatori appositamente accreditati dalle Regioni. Nel provvedimento vengono quindi identificati i soggetti formatori che potranno erogare i corsi, i requisiti dei docenti e dei corsi (organizzazione, articolazione percorso formativo, metodologia didattica, programma dei corsi, attestazione).
Quante ore di formazione?
Per i conducenti di carrelli elevatori semoventi la durata del corso si articola in minimo 12 ore (8 teoria + 4 pratica) mentre per i conduttori di piattaforme aeree (PLE) la durata minima prevista è di 8 ore (4 teoria + 4 pratica).
L’abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni con un corso di aggiornamento della durata di minimo 4 ore (di cui almeno 3 dedicate ai moduli pratici).
Il soggetto formatore conserverà per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso†contenente i dati di docenti e partecipanti.
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